Leggi ed aspetti legali

 

ASPETTI LEGALI:

Quella seguente vuole essere una panoramica semplificata e generica sulle principali leggi vigenti in Italia riguardanti gli animali da compagnia e sugli obblighi cui devono adempiere i loro proprietari.

  • Codice civile: gli Animali sono considerati beni materiali, alla stregua di cose;
  • Codice penale, titolo IX bis: Tutela degli Animali quali esseri senzienti;
     
  • Legge quadro 281/91: prevenzione del randagismo;
  • Legge 201/2010, ratifica la convenzione di Strasburgo;
  • Codice stradale 2012, art. 177 e 189: obbligo di prestare soccorso agli Animali incidentati;

 

Codice civile:

Proprietario: titolare della facoltà di godere e disporre delle cose (animale!) in modo pieno ed esclusivo;
Detentore: colui che manifesta l’intendimento di voler detenere la cosa. Non ha i diritti del Proprietario.
Detentore responsabile: chiunque conviva con un animale od abbia accettato di occuparsene.

Responsabilità civile:

I danni cagionati da un animale sono di responsabilità sia del proprietario, che del detentore che lo aveva in uso in quel momento (c.d. responsabilità alternativa).
Se il danno è causato in assenza del proprietario, la sua responsabilità non è esclusa, perché evidentemente ha affidato l’animale a persona non idonea.

 

Codice penale:

Titolo IX bis:

  • Art. 544 bis: Uccisone di Animali;
  • Art. 544 ter: Maltrattamento di Animali;
  • Art. 544 quater: Organizzazioni di spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio verso gli Animali;
  • Art. 544 quinques: Combattimenti tra Animali.

1.Tutela degli Animali come esseri senzienti;

2.Tutela dal maltrattamento.

Maltrattamento: atti e carenze che influiscono gravemente sull’Animale, attentando alla sua integrità psico-fisica, al suo sviluppo fisico, affettivo e cognitivo, le cui manifestazioni sono: la trascuratezza e/o le lesioni sia fisiche, che psichiche.

  • Fisico: l’Animale è oggetto di aggressioni da parte di umani, con conseguenze fisiche;
  • Grave trascuratezza: l’Animale subisce la negligenza dell’uomo che ne ha la responsabilità di custodia e che non provvede alle sue necessità, sia fisiche, che psichiche.

Cassazione 2007: maltrattamenti non sono solo quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali, destando ripugnanza per la loro aperta crudeltà, ma anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità dell’Animale, producendo un dolore.

Sanzioni: reclusione da 3 a 18 mesi, o multa da 5.000 a 30.000 euro

3.Abbandono:

  • Chiunque abbandona Animali domestici, o selvatici nati in cattività e non più in grado di sopravvivere se re-immessi in libertà;
  • Chiunque detenga Animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze (dimostrate dalla diagnosi di un Medico Veterinario);
  • Chiunque lasci liberi o non custodisca con le debite cautele Animali pericolosi da lui posseduti, o ne affidi la custodia a persona inesperta.

Responsabilità penale: l’obbligo di custodire con le dovute accortezze un Animale, non è solo a carico del legittimo proprietario, ma anche del detentore.

L’obbligo di custodia di un Animale sorge infatti tutte le volte in cui una persona abbia una relazione con esso, pur non essendone il proprietario in senso civilistico.

 

Anagrafe canina:
(Legge regionale 21 Ottobre 1997, n.° 34 di disciplina e controllo del randagismo):

Art. 12

(Anagrafe del cane.)

1. Presso ogni azienda USL è tenuta l'anagrafe canina alla quale il proprietario, il possessore o il detentore a qualsiasi titolo, residente nel Lazio od ivi dimorante per un periodo superiore a novanta giorni, deve iscrivere l'animale. L'iscrizione deve avvenire in un apposito registro entro il termine di tre mesi dalla nascita o, comunque, dall'acquisizione del possesso o della detenzione; allo stesso ufficio deve essere denunciato lo smarrimento o la morte dell'animale entro quindici giorni dall'evento.

 

L’iscrizione all’anagrafe canina è obbligatoria e deve essere eseguita dal proprietario del cane entro i 2 mesi di vita od entro 30 giorni dal possesso dell’animale, se ha più di due mesi.

Il mancato rispetto degli obblighi relativi all'anagrafe canina comporta una sanzione amministrativa.
I cani iscritti all'anagrafe canina, di cui all'articolo 12, sono contrassegnati da un apposito codice di riconoscimento, tramite inoculo sottocutaneo di un piccolo microchip, solo ad opera di un Medico Veterinario accreditato.
Il codice di riconoscimento di ogni cane è unico ed individuale e corrisponde ad i dati forniti dal proprietario all’atto dell’iscrizione (Nome e Cognome del proprietario, residenza, recapito telefonico, codice fiscale).
La lettura immediata del microchip, attraverso uno specifico lettore, permette l’identificazione immediata dell’animale in caso di smarrimento ed il suo ricongiungimento con il padrone.

Anche se l’iscrizione all’anagrafe è obbligatoria solo per i cani, è possibile la registrazione anche di gatti e furetti, che necessitino del rilascio del passaporto europeo.

Art. 14

(Trasferimento, smarrimento o morte del cane. )

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo del cane segnalano al servizio veterinario dell'azienda USL competente per territorio i mutamenti nella titolarità della proprietà o nella detenzione, lo smarrimento o la morte dell'animale.

3. Nel caso di mutamento della residenza del proprietario o del detentore ovvero di trasferimento della proprietà o della detenzione, il cane deve essere reiscritto presso l'anagrafe dell'azienda USL competente per territorio, con il codice ad esso già attribuito.

 

Trasferimento di proprietà all'interno della Regione Lazio:

Il nuovo proprietario/detentore dovrà recarsi presso l'anagrafe canina della ASL di residenza, entro 15 giorni dall'acquisizione del cane, munito di:

  • Apposito modello di denuncia compilato dal proprietario cedente e firmato dal vecchio e nuovo proprietario/detentore in duplice copia;
  • Ricevuta del versamento di Euro 8,00 effettuata a favore della ASL di residenza;
  • Iscrizione originale all'anagrafe canina;
  • Copia del documento e del codice fiscale del vecchio e nuovo proprietario/detentore.

 

Trasferimento di proprietà al di fuori della Regione Lazio:

Il cedente proprietario/detentore dovrà recarsi presso l'anagrafe canina della ASL di residenza, entro 15 giorni dall'acquisizione del cane, munito di:

  • Apposito modello di denuncia (modulistica) debitamente compilato in duplice copia;
  • Iscrizione originale all'anagrafe canina;
  • Copia del documento e del codice fiscale del vecchio e nuovo proprietario/detentore;
  • Attestazione del pagamento di  Euro 8,00 effettuato sul c/c della di pertinenza;

Il modello di denuncia, debitamente firmato e timbrato dalla ASL, dovrà essere presentato alla Regione di residenza presso la ASL di competenza per l’iscrizione all’anagrafe locale.

 

Trasferimento di residenza:

Il proprietario/detentore dovrà recarsi, nel termine di 15 giorni, presso l'anagrafe canina della nuova ASL di residenza munito di:

  • Apposito modello di denuncia debitamente compilato;
  • Ricevuta del versamento di Euro 8,00 a favore della nuova ASL di residenza del proprietario;
  • Documento attestante il nuovo indirizzo più fotocopia.

 

Smarrimento del cane:

Il proprietario è tenuto a denunciarlo tempestivamente ad uno dei seguenti organi di Polizia:

  • Carabinieri;
  • Polizia di Stato;
  • Organi di Polizia Municipale del Comune competente per territorio.

La denuncia, accompagnata dall'apposito modello, dovrà essere trasmessa alla ASL di residenza entro 15 giorni dall'evento.

 

Smarrimento del libretto di anagrafe canina:

Il proprietario è tenuto alla tempestiva denuncia ed alla relativa trasmissione alla ASL di residenza, ai fini del rilascio del duplicato, presso uno dei seguenti organi di Polizia:

  • Carabinieri
  • Polizia di Stato
  • Organi di Polizia Municipale del Comune competente per territorio
  • ASL Servizio Veterinario.

 

Morte del cane:

Il proprietario, entro 15 giorni dall'evento, dovrà provvedere a darne comunicazione alla ASL di residenza munito di:

  • Apposito modello di denuncia;
  • Iscrizione originale all'anagrafe canina;
  • Passaporto, se presente;
  • Certificato veterinario attestante la morte;
  • Attestazione di avvenuta termodistruzione delle spoglie.

N.B. Tutte le documentazioni richieste devono essere prodotte in copia a cura dell'utente.

 

Passaporto:

I cani, i gatti ed i furetti di proprietà  che debbano recarsi all’estero per motivi di trasferimento dei proprietari, o per semplice vacanza, devono obbligatoriamente essere dotati di un apposito documento di riconoscimento: il passaporto europeo.

 

Rilascio del passaporto:

La richiesta del rilascio del passaporto dovrà essere inoltrata dal proprietario dell’animale presso la ASL di pertinenza.

Il proprietario dovrà recarsi presso l’ambulatorio ASL di pertinenza (il nostro ambulatorio fa capo alla ASL Roma E), munito della seguente documentazione:

  • Documento d’iscrizione all’anagrafe canina (è indispensabile la presenza dell’animale per la verifica del microchip);
  • Vaccinazione antirabbica in corso di validità più fotocopia: la certificazione della vaccinazione antirabbica è valida se indica il numero identificativo dell'animale.

La vaccinazione dovrà essere effettuata lo stesso giorno dell'impianto del microchip o in data successiva, mai antecedente;

  • Certificato di buona salute più fotocopia, rilasciato dal proprio veterinario 24/48 ore prima della richiesta del passaporto;
  • Attestazione del pagamento di Euro 19,00 effettuato sul c/c dell’ASL.

Il passaporto viene rilasciato dopo 5 giorni lavorativi dalla richiesta.

 

N.B.

E’ consigliabile verificare sempre presso le Autorità Consolari di destinazione i requisiti richiesti per l’espatrio dell’animale.

Certificato di espatrio:

In aggiunta a quanto suddetto, il certificato di espatrio è necessario per la movimentazione di animali verso Paesi terzi, senza ritorno in U.E.

In questo caso il proprietario è invitato a contattare l'autorità consolare di destinazione.

Il proprietario del cane dovrà recarsi presso l'ambulatorio della ASL munito della seguente documentazione:

  • Vaccinazione antirabbica in corso di validità più fotocopia (la certificazione della vaccinazione antirabbica è valida se indica il numero identificativo dell'animale. La vaccinazione, pertanto, dovrà essere effettuata lo stesso giorno dell'impianto del microchip o in data successiva, mai antecedente);
  • Certificato di buona salute più fotocopia rilasciato dal proprio veterinario 24/48 ore prima della richiesta del certificato di espatrio;
  • Attestazione del pagamento di Euro 11,00 effettuato sul c/c della ASL;
  • Animale per la lettura del microchip.

Il certificato di espatrio ha validità di 6 giorni dalla data del rilascio.

 

Rinnovo:

Il proprietario dovrà recarsi all'ambulatorio della ASL munito della seguente documentazione:

  • Vaccinazione antirabbica in corso di validità più fotocopia (la certificazione della vaccinazione antirabbica perchè sia valida dovrà indicare il numero identificativo dell'animale. La vaccinazione, pertanto, dovrà essere effettuata lo stesso giorno dell'impianto del microchip o in una data successiva, ma mai antecedente);
  • Passaporto da rinnovare;
  • Attestazione del pagamento di Euro 8,00 effettuato sul c/c della ASL.

 

Smarrimento:

Il proprietario è tenuto alla tempestiva denuncia e alla relativa trasmissione alla ASL di residenza, ai fini del rilascio del duplicato, presso uno dei seguenti organi di Polizia: 
Carabinieri;
Polizia di Stato;
Organi di Polizia Municipale del Comune competente per territorio.

 

Legge 201/2010 per la protezione degli animali da compagnia:

 

Tutela del traffico illecito di Animali da compagnia;

Articolo 10, comma 1: divieto di sottoporre l’Animale a procedure chirurgiche finalizzate a scopi NON curativi.

Gli interventi chirurgici destinati a modificare l’aspetto di un animale da compagnia o finalizzati ad altri scopi non curativi debbono essere vietati, in particolare:

a) il taglio della coda;
b) il taglio delle orecchie;
c) la recisione delle corde vocali;
d) l’asportazione delle unghie e dei denti.

Nota - Nei divieti sopra indicati sono inclusi tutti gli interventi aventi finalità estetica, compresi gli interventi morfologici per adeguamento a standard di razza.
Sono escluse la sterilizzazione/castrazione.

Addestramento: divieto di applicare metodi di addestramento che danneggino la salute ed il benessere dell’Animale o che causino ferite, dolori, sofferenze, angosce.
La Cassazione ha vietato l’uso del collare elettrico!

 

Eutanasia:

(LR 21 Ottobre 1997, n.° 34)

La soppressione dei cani e dei gatti, ivi compresi quelli di proprietà, è consentita esclusivamente se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità.

Alla soppressione provvedono in modo eutanasico Medici Veterinari iscritti all'ordine professionale, che rilasciano al servizio veterinario dell'azienda USL competente per territorio le dovute certificazioni di morte.