Leggi e normative

 

In Italia quelle che regolano la detenzione ed il commercio di flora e fauna selvatica, sono essenzialmente 3 (con successive modifiche):

  • Convenzione di Berna:

Attuata con la legge n. 503 del 5 agosto 1981, ha lo scopo di assicurare la conservazione della flora e della fauna selvatica e dei loro habitat naturali.
Ogni Stato Europeo vieta, con apposite leggi, qualsiasi forma di: cattura, detenzione, uccisione, deterioramento e distruzione, raccolta di uova, detenzione e commercio di tutte le specie specificate in quattro allegati.

 

1)Allegato A   
Comprende le specie che figurano in appendice I della CITES e alcune altre specie in Appendice II;

2)Allegato B
Comprende sostanzialmente le specie che rientrano in Appendice II della CITES (salvo quelle incluse in allegato A, le specie dell’Appendice I per le quali è stata avanzata una riserva, altre specie inserite secondo diversi criteri, quali volume di scambio internazionale che potrebbe essere incompatibile con la sopravvivenza della specie o di alcune sue popolazioni);

3)Allegato C
Comprende le specie dell’Appendice III della CITES, diverse da quelle degli Allegati A e B, specie dell’Appendice II per le quali è stata avanzata una riserva;

4)Allegato D
Ultimo nato, ma di estrema importanza perché elenca specie non-CITES per le quali devono essere controllati i livelli di importazione.

 

  • Convenzione di Washington:

Conosciuta con la sigla CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) è una convenzione firmata dai paesi CEE, a cui l’Italia ha aderito con la legge n. 874 del 19/12/1975 e che ha l’intento di controllare il commercio degli animali e delle piante (vivi, morti o prodotti derivati) minacciati di estinzione.

Le specie sono state suddivise in base alla Convenzione in tre categorie ed elencate in tre Appendici.

  1. Appendice I
    Include specie gravemente minacciate di estinzione per le quali è rigorosamente vietato il commercio;
  2. Appendice II
    Include specie il cui commercio è regolamentato per evitare lo sfruttamento incompatibile con la loro sopravvivenza;
  3. Appendice III
    Include specie protette da singoli Stati per regolamentare le esportazioni dai loro territori.

 

  • Decreto ministeriale del 19/04/1996

Fornisce l’elenco delle specie animali che possono costituire un potenziale pericolo per la salute e l’incolumità pubblica e di cui sono proibite la detenzione ed il commercio

 

Ho trovato una tartaruga, come devo comportarmi?

 

Nel caso in cui trovassimo una tartaruga in un ambiente naturale, dobbiamo limitarci semplicemente a spostarla, qualora si trovasse in un luogo pericoloso (ad es. il ciglio di una strada), ma non possiamo catturarla!

Ciò è assolutamente vietato!

Un animale nato e vissuto in libertà potrebbe non adattarsi alla cattività.

Se dovessimo rinvenire l’animale in una zona urbana, potrebbe essere riuscito a scappare da un giardino, in tal caso il la cosa migliore da fare sarebbe portarlo da un veterinario, per accertare l’eventuale presenza del microchip identificativo.

In ogni caso, neanche in questa circostanza, la tartaruga potrà essere portata a casa da chi l’ha trovata. 

Oltre che essere vietato dalla legge e rischioso per la salute stessa dell’animale, la detenzione illegale di un individuo nato in libertà, o trovato, è soggetta a sanzioni ed in nessun caso il possesso del suddetto animale potrà essere messo a norma… In altre parole è impossibile richiedere ed ottenere la certificazione CITES per individui di cui non sia stata comprovata la nascita in cattività.

Le testuggini europee (Testudo hermanni hermanni, Testudo marginata e Testudo graeca, con tutte le loro sotto-specie) sono iscritte nell’Allegato A del regolamento comunitario n° 2724/2000.

Il regolamento CE n° 338/1997,  vieta l’acquisto, l’offerta di acquisto, l’acquisizione in qualunque forma a fini commerciali, l’esposizione in pubblico per fini commerciali, l’uso a scopo di lucro e il trasferimento di proprietà ad altri, nonché la detenzione, l’offerta o il trasporto a fini di cambiamento di proprietà, di esemplari delle specie elencate nell’allegato A (in cui, appunto, sono comprese le testuggini europee).

Sono ammessi l’acquisto e la vendita dei soli esemplari nati in cattività e dotati di un certificato rilasciato dal  CITES. 

 

           A questo punto posso regolarizzare una testuggine non denunciata?

Ormai non più, in quanto la legge 150/92 rendeva obbligatoria la denuncia entro il 31 dicembre 1995!

 

Di conseguenza chi non ha denunciato i propri esemplari entro questi termini non può più sanare la propria situazione e rischia una sanzione.
Denunciare ora una testuggine equivale ad autodenunciarsi!

 

          Denuncia di nascita e di morte di un esemplare

Tutte le nascite e le morti degli esemplari devono essere segnalate entro 10 giorni dall’evento
Come fare?

Con una raccomandata A/R al Corpo forestale dello Stato – Servizio CITES della vostra provincia.             
E’ ovviamente inteso che tali denunce possono essere effettuate solo se un esemplare è nato da 
genitori a loro volta regolari o se la morte è quella di un soggetto regolarmente denunciato. 

 

            Come fare la cessione di denuncia di un esemplare

Dal 2008 non è più possibile la cessione, anche gratuita, in assenza del certificato.
Per conoscere le modalità per ottenere il certificato contattate il Corpo Forestale.

 

Cessioni di tartarughe

Nel caso si volesse vendere o cedere un esemplare è necessario inoltrare una richiesta al Servizio Certificazione CITES.

 

La procedura prevede che:

1.Si faccia richiesta alla commissione scientifica specificando gli esemplari da vendere o cedere

2.Visita di un funzionario che accerti la regolare posizione ed il numero degli esemplari

3.Sarà redatta dallo stesso una relazione sul metodo di allevamento

4.Valutazione finale della commissione scientifica

A questo punto verrà rilasciato un certificato per ogni esemplare da vendere, purchè venga effettuato un versamento ed alla tartaruga sia applicato un microchip identificativo da inserire sotto la pelle, entro il primo anno di vita.

L’applicazione del microchip è una pratica obbligatoria, e viene effettuata attraverso l’inserimento di un microcircuito della lunghezza di 7 mm e del diametro di 1,25 mm conformi alle norme ISO 11784:1996 e 11785:1996. L’applicazione viene effettuata in ambulatorio veterinario, con o senza analgesia; eventualmente può essere applicato un punto di sutura riassorbibile. La tartaruga si riprende immediatamente al termine della manovra e può tornare alla sua vita. Dopo l’applicazione il veterinario rilascia un documento firmato e timbrato, dove si attesta l’effettivo impianto. Lo stesso veterinario conserverà una copia del documento.

 

Dove acquistare una testuggine

Prima di acquistare una testuggine va valutato attentamente l’ambiente dove poi farla crescere (da evitare terrazzi e terrari).
Una volta acquistato il soggetto, l’allevatore deve consegnarvi tutta la documentazione.